1. È fatto divieto, all'imputato o al condannato, di utilizzare economicamente, o comunque di trarre profitto o beneficio economico, da opere dell'ingegno appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro o alla cinematografia che siano riconducibili, anche solo in modo allusivo, alla commissione del reato per il quale il soggetto è imputato o condannato, qualora il reato contestato abbia suscitato particolare allarme sociale, o sia stato caratterizzato da elementi di efferatezza, o abbia procurato profonda commozione nell'opinione pubblica.
2. Il divieto di cui al comma 1 è applicabile altresì, a discrezione dell'autorità giudiziaria, qualora l'imputato sia sottoposto a una delle misure cautelari di cui alla parte I, libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale, ovvero qualora il reato contestato sia aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale.
3. Il divieto di cui al comma 1 permane per l'imputato fino al mantenimento di tale qualità, in ogni stato e grado del processo.
4. Il divieto di cui al comma 1 permane per la durata di non meno di cinquanta anni successivi alla sentenza definitiva di condanna.
5. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui la rappresentazione, l'esecuzione o comunque la pubblicazione dell'opera sia avvenuta con uso di pseudonimi o in forma anonima.